di Erasmo Venosi
Il Ministero del Made in Italy procede verso l’accordo interistituzionale sulla decarbonizzazione ignorando le norme che regolano l’autonomia degli enti locali e l’efficacia delle dimissioni del sindaco, trasformando illegalmente l’incontro in una conferenza dei servizi
Il Ministro del made in Italy, appare impermeabile alle norme vigenti che disciplinano l’ordinamento delle autonomie locali e l’accordo di programma. Accordo disciplinato all’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267, (TUEL). Questo articolo prevede la possibilità di stipulare accordi di programma per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono il coordinamento di diverse amministrazioni pubbliche, inclusi Ministeri ed enti locali. Questo articolo ai sensi del comma 4 statuisce che “L’accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L’accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato.”
L’articolo del TUEL sul Sindaco dimissionario, è il 53 il quale dispone che “le dimissioni presentate dal Sindaco […] diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio […]». Si tratta, è bene precisare, di una disposizione particolarmente importante -, specie nell’ottica di quanto disposto ex art. 51 Cost. per l’autonomia della carica elettiva del Sindaco comunale, nonché, in generale, per la vita istituzionale delle Autonomie locali, proprio perché il legislatore con questa norma, ha spazzato via dubbio interpretativo attinente all’esatta efficacia sottesa all’atto dimissionario del Sindaco comunale, stabilendo, appunto, che le dimissioni non siano produttive di alcun effetto immediato ma, piuttosto, acquistino efficacia soltanto decorsi venti giorni dalla loro protocollazione.
È chiaro quindi che l’incontro del 31 luglio, per la firma dell’Accordo Interistituzionale sulla cosiddetta “decarbonizzazione” della produzione dell’acciaio che avverrebbe nel 2033 si muove su un piano totalmente illegittimo. Viviamo però in un Paese dove tutto è possibile in deroga.
Nel paese del machiavellismo giuridico, si ipotizza infatti che l’incontro venga arbitrariamente trasformato in una conferenza dei servizi istruttoria, nella quale il comune risulta assente e dove vige il principio di maggioranza. Illegalità che consente di portare avanti il riscoperto rapporto con il gruppo indiano Jindal Steel?