Dal 2018 ad oggi lavoro non pagato per gli educatori degli asili nido comunali
L’art. 87 del contratto nazionale sulle funzioni locali parla chiaro: il personale educativo dei servizi per l’infanzia, in rapporto diretto con i bambini hanno una prestazione di lavoro fissata in trenta ore settimanali. Un orario articolato destinato a coprire l’intero arco di apertura degli asili nido, più 5 ore destinate ad attività extradidattiche e integrative.
Fin qui la legge.
Ma a Taranto, per anni, gli educatori degli asili nido comunali hanno sempre lavorato un’ora in più.
A scoprirlo, dopo le denunce di alcune lavoratrici del settore, è stata la Funzione Pubblica CGIL, che ieri, grazie a un’azione legale perseguita dall’avvocato Luca Bosco, è riuscita a farsi riconoscere diritti e spettanze retributive dal Tribunale di Taranto.
La condanna riguarda il Comune di Taranto ora costretto al pagamento delle differenze retributive dal 2018 ad oggi per 80 lavoratrici.
“Spiace rilevare – dichiara Pietro Micelli, segretario aziendale della FP CGIL Taranto – come tale comportamento si sia protratto per anni, benchè in varie sedi (riunioni e delegazioni trattanti ) la FP CGIL Taranto abbia più volte chiesto al Comune di applicare correttamente il contratto collettivo e, dunque, non ledere i diritti del personale educativo”.
Rincara la dose Cosimo Sardelli, Segretario Generale Fp CGIL: “questo personale soggetto ad un lavoro usurante e delicato perché a stretto contatto con bambini in quegli anni ha subito notevoli umiliazioni da parte della giunta guidata da Rinaldo Melucci. Perchè non solo si facevano lavorare di più e senza soldi le educatrici, ma si pensò, come molti ricorderanno che quegli standard di efficienza, frutto del loro impegno e sacrificio, si potessero tranquillamente “regalare” ai privati. Tutto senza nessun tipo di interlocuzione o rapporto con i lavoratori e i loro rappresentanti sindacali”
A porre fine a questa ingiustizia è stato il Tribunale di Taranto, il quale con sentenza del 20 settembre 2025, giudice Cosimo Magazzino, ha dato ragione ai ricorrenti concludendo che “il ricorso deve essere integralmente accolto, sicché il COMUNE convenuto deve, consequenzialmente, essere condannato a corrispondere le relative differenze retributive specificate” condannando lo stesso anche al pagamento delle spese di lite”.


