di Erasmo Venosi
Dibattito politico sulla riforma della giustizia. Mattarella custode delle norme costituzionali
“Mattarella contrasta la Meloni sulla data dei referendum” è spazzatura mediatica e servilismo politico. Le norme che disciplinano il referendum confermativo sono l’articolo 138 della Costituzione e la legge 352 del 1970: “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”.
L’articolo 138 della Costituzione prescrive che, in assenza di approvazione di una modifica della Costituzione con meno dei due terzi dei voti favorevoli di entrambe le camere, può, entro tre mesi, essere richiesto un referendum confermativo. Può essere richiesto da un quinto dei parlamentari di ciascuna camera, cinque consigli regionali o cinquecentomila elettori. Richiesta che deve essere fatta entro tre mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della modifica costituzionale.
Delibere di consigli regionali e firme per referendum costituzionali vanno verificate dall’ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di Cassazione. Entro trenta giorni la Corte deve accertare la regolarità degli atti dei consigli regionali o, come nel caso della raccolta firme, la regolarità (sono 500 mila valide?). L’ordinanza viene anche trasmessa al Presidente della Repubblica, ai presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio e a quello della Corte Costituzionale.
Se verificata la legittimità della richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicata verifica di legittimità, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, indice il referendum che deve svolgersi una domenica tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno dopo il decreto.
Il 18 novembre scorso l’Ufficio centrale della Cassazione ha dichiarato legittime le quattro richieste provenienti da Camera e Senato (maggioranza e opposizione sia alla Camera che al Senato) che riguardano la riforma pubblicata in G.U. il 30 ottobre scorso. I limiti richiamati sono valori massimi, pertanto gli organi competenti possono pronunciarsi anche prima, come ha fatto la Cassazione sulle richieste di referendum di senatori e deputati che hanno depositato la richiesta nella prima settimana di novembre.
La data di svolgimento del referendum è di competenza del Governo, anche se vincolata al decreto di indizione del Presidente della Repubblica. Qui però nasce una complicazione che riguarda l’attuazione fissata dalla legge del 1970. Nel 2001, al referendum sul Titolo quinto, il Governo Amato, in presenza di due diverse richieste di referendum e per tutelare il diritto di iniziativa di Regioni e cittadini, ritenne di interpretare i 60 giorni dalla decisione dell’Ufficio Centrale per l’indizione del referendum da parte del Presidente, ma dalla scadenza dei tre mesi prevista dall’articolo 138 per presentare le richieste di referendum. Termine che scade il 31 gennaio. Da questa data decorrono i 50/70 giorni, o meglio, la prima domenica in questo intervallo di tempo, non prima del 22 marzo. Un’interpretazione consolidata, considerato che nei successivi referendum di revisione costituzionale del 2006, 2016, 2020 si è adottata la soluzione del 2001.



