Nel ricorso al Tar, i legali dell’azienda sostengono che l’ordinanza di Bitetti discende da atti regionali già impugnati, configurando così una presunta illegittimità derivata
“Le questioni proposte necessitano di adeguato approfondimento in sede collegiale” mentre nel frattempo “appare opportuno salvaguardare lo stato di fatto ad oggi esistente anche al fine di consentire di pervenire alla fase decisoria”. Lo scrive il presidente del Tar di Lecce, Antonio Pasca, nel provvedimento con cui ha sospeso l’ordinanza del sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che intimava ad Acciaierie d’Italia Energia, società del gruppo AdI, lo stop alla centrale termoelettrica dello stabilimento. Il Tar ha disposto “la trattazione collegiale in camera di consiglio il 19 maggio 2026”. Attualmente l’ordinanza del sindaco Bitetti è quindi sospesa. Nel loro ricorso al Tar, gli avvocati dell’azienda avevano scritto tra l’altro che l’ordinanza di Bitetti deriva da una delibera di giunta regionale del 2025 e dalla relativa diffida (adempimenti legati alla Valutazione del danno sanitario) che sono atti già impugnati al Tar. E quindi, per la società, per l’ordinanza esiste una “illegittimità derivata dalla illegittimità degli atti presupposti”.
Per i legali dell’azienda, “non è dubitabile che evocando la legge regionale 21/2012” e la Valutazione del danno sanitario, “il sindaco di Taranto abbia ritenuto che esse potessero applicarsi anche ad impianti soggetti all’Aia nazionale, sovrapponendo e sostituendo le valutazioni di carattere sanitario e ambientale operate in ambito regionale in merito alle condizioni per l’esercizio della centrale, a quelle stabilite dall’autorità nazionale competente, sempre a tutela della salute e dell’ambiente, per le condizioni di esercizio della centrale. Così facendo ha però palesemente ignorato le previsioni del comma 9 dell’articolo 6 della legge regionale”. Quest’ultimo dice che per gli stabilimenti soggetti ad Aia nazionale – e la centrale vi rientra – la Valutazione di danno sanitario adottata in base alla legge regionale “costituisce soltanto un elemento utilizzabile esclusivamente nell’ambito del più ampio procedimento istruttorio ministeriale di riesame dell’Aia nazionale ma non può costituire presupposto per l’esercizio da parte del sindaco di poteri che la norma nazionale non contempla e che riserva esclusivamente all’autorità nazionale competente”, il ministero dell’Ambiente. (Italia Oggi)



