Il Gruppo aveva contestato il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 2024
“Il sindacato del giudice amministrativo sul decreto ministeriale deve ritenersi quindi limitato ai profili estrinseci e formali e non può estendersi al merito della valutazione sull’esistenza dei presupposti per l’assoggettamento dell’impresa ad amministrazione straordinaria”. È uno dei passaggi principali della lunga e tortuosa sentenza con la quale il Tar del Lazio ha in parte dichiarato inammissibile e in parte ha respinto un ricorso proposto da Arcelor Mittal Italy Holding Srl e ArcelorMittal SA per contestare il decreto con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 20 febbraio 2024 ha ammesso, con decorrenza immediata, le società appartenenti al Gruppo Acciaierie di Italia Spa alla procedura di Amministrazione straordinaria.
I giudici amministrativi, iniziando dalle censure d’illegittimità del decreto contestato, hanno sostenuto che “il decreto del Ministro è un provvedimento destinato ad essere assorbito a stretto giro dalla valutazione da parte del Tribunale fallimentare” e “l’accertamento sulla sussistenza dei requisiti per l’assoggettamento alla procedura concorsuale è devoluto al Tribunale ordinario”; conseguentemente “la sede per contestare l’inesistenza dei presupposti della procedura concorsuale è l’impugnazione della sentenza del giudice ordinario – organo competente a decidere sul punto – e non l’impugnazione del decreto del Ministro”.
Quanto alla censura con la quale le ricorrenti lamentavano che il decreto violi “i diritti di partecipazione procedimentale del destinatario e del suo azionista di maggioranza”, il Tar ha ritenuto l’argomento non persuasivo in quanto “Non può dirsi – si legge – che la società non fosse stata ‘resa edotta’ dell’iniziativa del socio di minoranza”; e “il procedimento non abbisogna di un’ampia partecipazione, giacché gli interessati possono far valere le proprie ragioni innanzi al Tribunale, che è investito ‘immediatamente’ della questione e che deve pronunciarsi entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto”. Rispondendo poi all’ulteriore argomento di ricorso secondo il quale l’atto sarebbe viziato in quanto nel caso specifico “è assente la possibilità di perseguire l’obiettivo di risanamento dell’impresa”, il Tar ha ritenuto che “l’argomento di doglianza non è fondato in quanto muove dall’erronea premessa secondo cui l’accertamento circa la possibilità di risanamento dell’impresa tramite uno dei programmi alternativi costituisca un requisito di ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria speciale”.
(ANSA).