Fa discutere la sentenza del Gup di Firenze che assolve dall’accusa di stupro di gruppo due ragazzi per “errata percezione del consenso” della vittima
“Il fine delle pene è di impedire al reo di far nuovi danni ai suoi cittadini e prevenire che altri possano compierne di uguali“.
Era l’estate del 1764 quando fu possibile leggere per la prima volta queste parole, attribuite al giurista e filosofo illuminista italiano Cesare Beccaria nell’ormai celebre “Dei delitti e delle pene”.
Nei due secoli e mezzo intercorsi da allora qualcosa deve essere andato storto in Italia, specialmente negli ultimi tempi.
Nel solco di alcune sentenze che fanno discutere (non poco) si colloca, infatti, la decisione del Giudice per l’udienza preliminare di Firenze, che ha assolto due ragazzi, all’epoca dei fatti 19enni, dall’accusa di stupro di gruppo ai danni di una 18enne durante una festa in casa, avvenuta nel 2018.
Le motivazioni della sentenza, emessa a marzo, sono state rese note solo adesso.
E risiedono, secondo il giudice, in una “errata percezione del consenso” da parte dei due ragazzi.
Insomma, secondo il magistrato, i due avrebbero frainteso la volontà della giovane che, secondo quanto riportato dal quotidiano toscano “Il Tirreno”, avrebbe gridato di smetterla più volte durante la violenza.
Più precisamente, “l’errata percezione da parte degli imputati, se non cancella l’esistenza oggettiva di una condotta di violenza sessuale, impedisce di ritenere penalmente rilevante la loro condotta”, si legge nella sentenza di assoluzione.
Si soggettiva l’oggettivo: si passa da un dato di fatto, lo stupro, alla libera interpretazione personale di quanto percepito.
Ma non finisce qui; il fatto che la ragazza, mesi prima dello stupro, avesse avuto un rapporto sessuale consenziente con uno dei due ragazzi e fosse stata filmata , sempre con il suo consenso, dall’altro ragazzo e da un loro amico (presente anche la sera della violenza), costituirebbe per il giudice in questione un elemento che avrebbe giocato a sfavore della 18enne, dal momento che ha influito sull’interpretazione sbagliata del suo consenso da parte dei due.
A questo proposito, infatti, su Il Tirreno si legge che nella sentenza è riportato quanto segue: “Non solo la persona offesa aveva avuto, nei mesi precedenti, dei rapporti sessuali con un imputato, con il quale, quindi, aveva un rapporto “intimo” e non conflittuale, ma tale rapporto era avvenuto in modo tale da poter essere percepito dagli altri imputati (basta guardare il filmato per comprendere la distanza ravvicinata alla quale era stato girato)… Ciò non può non aver influito nella determinazione, in capo agli imputati, della “falsa” convinzione della libera disponibilità della ragazza a qualsiasi tipo di rapporto”.
Anche in questo caso siamo di fronte ad una interpretazione soggettiva, in questo caso del magistrato, di quello che la condotta sessuale della vittima può aver determinato nella mente dei suoi aggressori. Una soggettivazione che cancella l’oggettivazione del reato.
Infine, sempre secondo il magistrato, il fatto che la ragazza avesse precedentemente assunto sostanze alcoliche e fumato erba la poneva “in uno stato di alterazione più o meno accentuato, tale da non apparire in grado di esprimere un valido consenso a un rapporto plurimo“.
In effetti, come dimostra un recente studio dell’Istituto Superiore di Sanità, l’assunzione di alcol sia spesso correlata alla violenza sessuale sulle donne dal momento che inibisce il senso del pericolo, pur mantenendo attendibilissime le loro testimonianze su quanto subito, in quanto genera uno stato di iper-vigilanza nel sistema nervoso. Eppure il giudice di Firenze trova poco attendibile che lei, in uno stato simile di alterazione, abbia ricordato di aver implorato ai due di smetterla.
L’alterazione della ragazza, inoltre, lungi dal costituire un’attenuante per gli aggressori, potrebbe anche costituire un’aggravante, dal momento che proprio nella sentenza si legge che i due continuavano a far bere la vittima perché “probabilmente l’ intenzione degli imputati era di facilitare la perdita di eventuale freni inibitori della ragazza ed approfittare della sua più facile disponibilità (aggiungendo però) che credevano sussistente“.
In più, lo stesso giudice ammette che i due imputati sono stati “condizionati da un‘inammissibile concezione pornografica delle relazioni con le donne”.
Cinque anni di attesa, molteplici testimonianze che le hanno fatto rivivere l’esperienza innumerevoli volte ed infine, un’assoluzione perchè “Tale errata percezione, se non cancella l’esistenza oggettiva di una condotta di violenza sessuale, impedisce di ritenere penalmente rilevante la loro condotta, proprio per la presenza di un errore determinato da colpa”; il tutto a dispetto della testa scossa più volte in segno di negazione e dei continui “smettetela” gridati.
A quanto pare, in Italia non è ancora chiaro che la frase “il sesso senza consenso è stupro” non può essere soggettivata alla capacità del singolo di ritenere valido il presunto consenso di una ragazza ubriaca e che grida di smetterla.
Eliminare l’automatismo della punizione, in questi casi, rischia di creare pericolosi precedenti (e qui ritorniamo a Beccaria) e di lasciar credere che la libera interpretazione personale delle emozioni e sensazioni altrui possa costituire il discrimine tra ciò che è punibile e ciò che non lo è.
Doveroso chiudere con le dichiarazioni dell’assessora toscana alle Pari Opportunità, Alessandra Nardini: “Hanno stuprato, con un rapporto di gruppo, una ragazza di 18 anni ubriaca in una festa in casa a Firenze, ma vengono assolti perché avrebbero dato per scontato il consenso “in buona fede”. Leggo questa notizia e rimango basita. Non ci può essere una sbagliata percezione del consenso: se una ragazza è ubriaca non può aver acconsentito ad un rapporto di gruppo. Senza consenso è violenza. Nessun episodio precedente può giustificare quanto accaduto. Nessuno”.


