di Angelo Nasuto
L’esperto tributarista da anni si occupa dell’annosa questione che riguarda questo balzello odioso, avendo difeso tanti agricoltori davanti alle varie CTP con alterne sentenze: accolte e rigettate. “Ora – ha dichiarato – dopo oltre 10 anni, dico basta a questa richiesta di somme non dovute. Oltre ad essere ingiuste e non dovute, sono nulle anche dal punto di vista giuridico”
Il commercialista di Massafra Peppe Spera torna alla carica per destituire una volta per tutte il famigerato tributo 630. L’esperto tributarista da anni si occupa dell’annosa questione che riguarda questo balzello odioso, avendo difeso tanti agricoltori davanti alle varie CTP con alterne sentenze: accolte e rigettate. “Ora – ha dichiarato Spera – dopo oltre 10 anni, dico basta a questa richiesta di somme non dovute. Oltre ad essere ingiuste e non dovute, sono nulle anche dal punto di vista giuridico”
Spera cita vari articoli delle legge regionale, secondo cui il tributo 630 non è una “TASSA”. La stessa L.R. stabilisce che i proprietari dei beni immobili agricoli ed extragricoli che traggono un beneficio diretto, specifico ed immediato sono obbliga al pagamento dello stesso. Ma per beneficio deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall’immobile a seguito dell’opera di bonifica, come meglio specificato dall’art. 4. “Tale tributo – ha specificato – non è dovuto per i fabbricati, nel caso in cui gli stessi siano situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, art. 19 c.1, se le acque piovane recapitate nel sistema fognario, con le opere e gli impianti di depurazione, sono quindi a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato”.
Poi nella nota si aggiungono altre vicende che vedono i Consorzi soccombere in questioni legali: in questi anni per esempio vi sono state le risoluzioni favorevoli ai contribuenti da parte del Garante del contribuente. Nel merito si è espressa la Corte Costituzionale (sent. n. 188/18), che ha stabilito chiaramente che il tributo. non è dovuto nel caso in cui non esista nessuna bonifica, per cui anche la cartella esattoriale è un atto nullo.
“In tutti questi anni – ha concluso Spera – mentre tutte le forze politiche discutevano su soluzioni senza mai arrivare ad una soluzione, i cittadini/ agricoltori venivano e vengono aggrediti da pignoramenti e fermi amministrativi. Ma ora basta promesse: ci vogliono i fatti”. A corredo di tutto ciò il commercialista riprende la facoltà di rendere nulli i ruoli esecutivi emessi da parte dei consorzi stessi (R.D. n. 215/33 art. 21), i quali pretendono di avvalersi di una vecchia disposizione, per emettere cartelle di pagamento esecutive, sulla base dei ruoli esecutivi. I Consorzi dimenticano però che a seguito della Legge “taglialeggi”, l’art. 21 del R.D. 215/33 è stato abrogato e perciò non hanno il potere di emettere e riscuotere il tributo 630.



