Nel clima acceso della campagna referendaria, il presidente della Camera Penale di Taranto invita a superare faziosità e semplificazioni: la riforma, sostiene, rafforza il giusto processo, tutela l’indipendenza della magistratura e introduce strumenti per ridurre le logiche correntizie, senza incidere sui principi costituzionali fondamentali
In una fase oltremodo concitata della campagna referendaria occorre depurare il dibattito da slogan e faziosità e riportalo su un piano contenutistico, onde consentire ai cittadini di esprimere un voto libero e consapevole. Non siamo chiamati a pronunciarci a favore o contro il Governo, né a manifestare appartenenze ideologiche preconcette, ma dobbiamo informarci e comprendere l’effettivo contenuto della riforma.
Ebbene, la legge costituzionale oggetto del referendum rappresenta un presidio di civiltà giuridica in favore di tutti, in quanto finalmente concretizza il modello accusatorio concepito dal ministro Vassalli (partigiano e medaglia d’argento della Resistenza) ed adottato nel lontano 1989 ed attua il principio del Giusto Processo introdotto dall’art. 111 della Costituzione, approvato a larghissima maggioranza dal Parlamento nel 1999: accusa e difesa sullo stesso piano “nel contraddittorio fra le parti,” davanti ad un giudice “terzo ed imparziale”, “in condizioni di parità”.
Appare allora arduo considerare “terzo” un giudice collega di una delle parti, che molto probabilmente è iscritto alla medesima associazione, che magari milita nella medesima corrente e soprattutto che siede nel medesimo Consiglio Superiore della Magistratura, laddove giudici e pubblici ministeri valutano gli uni le carriere degli altri, laddove gli uni decidono se irrogare sanzioni disciplinari agli altri.
Si sostiene che ormai, dopo la riforma Cartabia, è attuata la separazione delle funzioni, vista la percentuale irrisoria del passaggio dall’una all’altra, ma questo a ben vedere è un ulteriore argomento a favore della separazione delle carriere, posto che non v’è ragione alcuna perché restino uniti – con tutto ciò che ne deriva – magistrati che svolgono funzioni ontologicamente diverse.
D’altro canto, la separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti è un modello diffuso nelle democrazie liberali ed evolute.
A fronte dell’attuazione del modello processuale accusatorio e del dettato costituzionale dell’art. 111, i sostenitori del No paventano i rischi più disparati, che però non trovano fondamento alcuno nel testo normativo.
Non certo la sottoposizione dei magistrati al potere politico: è sufficiente leggere l’articolato della riforma per avvedersi come, tanto sotto il profilo del principio, quanto della sua concreta attuazione, autonomia ed indipendenza non vengano in alcun modo incise: l’incipit del primo comma dell’art. 104 rimane invariato: “La magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere”.
La garanzia viene quindi mantenuta, ma vi è di più: la riforma, riferendosi in modo specifico ai magistrati “sia requirenti sia giudicanti”, introduce una ulteriore garanzia rispetto al testo del 1948 che, all’ultimo comma dell’art. 107, affida alla legge ordinaria e non alla legge costituzionale (come nel nuovo testo), le garanzie per assicurare forme e modi dell’indipendenza del Pubblico ministero.
Non viene modificato l’art.112 della Costituzione laddove prevede la obbligatorietà dell’azione penale.
L’art. 109 della Costituzione, secondo cui l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria non è oggetto di alcun intervento.
Rimane immutato l’art. 69 dell’Ordinamento Giudiziario, che disciplina i rapporti tra il Ministro della Giustizia ed il pubblico ministero.
Resta invariato l’art. 358 c.p.p., che non ha trovato invero larga applicazione pratica, che prevede che il p.m. svolga altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.
Identica la composizione dei due nuovi CSM, che mantengono esattamente le stesse proporzioni del vecchio, assicurando la netta prevalenza (due terzi) dei magistrati, entrambi saranno presieduti dal Presidente della Repubblica e vi faranno parte di diritto, rispettivamente, il Primo Presidente ed il Procuratore Generale della Corte di Cassazione.
Del tutto infondati ed irrazionali, quindi, gli allarmismi in merito ad un presunto indebolimento della lotta alla criminalità organizzata o ai fenomeni corruttivi, considerato che tali nefaste previsioni non trovano nella riforma nessuna giustificazione.
Accertata la perfetta aderenza della riforma al dettato costituzionale, si può affrontare il tema del sorteggio.
Ebbene, è l’unico sistema attualmente disponibile per rendere più limpido il processo decisionale e per ridurre drasticamente il peso delle logiche correntizie di potere.
Partiamo da un dato: il CSM svolge compiti di “garanzia “, non è chiamato a funzioni di “rappresentanza “ dei Magistrati, la Costituzione non prevede il “parlamentino” in cui è stato trasformato.
Per l’art.105 della Costituzione vigente, infatti, il CSM non esprime linee politiche ma provvede solo ad assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni (ossia funzioni di alta amministrazione, come specificato dalla Corte Costituzionale sin dal1968) e provvedimenti disciplinari.
Dei procedimenti disciplinari si occuperà l’Alta Corte disciplinare, in una composizione particolarmente qualificata di 9 togati sorteggiati tra magistrati con almeno venti anni di esercizio e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità, 3 laici nominati dal Presidente della Repubblica, organo non certo governativo, e solo 3 estratti a sorte da una lista di professori universitari e avvocati con almeno venti anni di esercizio, predisposta dal Parlamento in seduta comune.
I due nuovi CSM provvederanno ad assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni.
In entrambi i casi l’imparzialità delle valutazioni sarà garantita proprio dall’assenza di mandato elettorale e di appartenenza correntizia e sarà assicurata invece dalla sottoposizione soltanto alla legge.
D’altro canto, se un magistrato può incidere drammaticamente sulla libertà personale, sul patrimonio, sui rapporti familiari e sociali, sulla reputazione di un individuo, sarà bene in grado di valutare la carriera di un collega o di decidere se comminargli o meno una sanzione disciplinare.
In ultimo, ribadisco il mio accorato invito ad un voto libero e consapevole, che guardi ai contenuti e diffidi degli slogan.
Avvocato Vincenzo Vozza presidente della Camera Penale di Taranto



