di Erasmo Venosi
Nonostante il pronunciamento della Corte Costituzionale, il centrodestra ripropone il tema. E firma l’intesa con la Regione Veneto sul regionalismo diversificato. Sud sempre più penalizzato
Ci risiamo. Dicono che non va bene quasi nulla e che, bisogna cambiare. Si infatti l’Italia è il Paese più ineguale d’Europa. Marcato divario Nord/Sud su lavoro, uguaglianza di genere , condizione giovanile, criminalità, infrastrutture.
In Campania un abitante su quattro a rischio di povertà. Puoi vivere fino 85 anni in alcune regioni del Nord e , in Campania 81. Un milione di italiani si sposta ogni anno dal Sud al Nord per effettuare visite e ottenere cure specialistiche. Cambiare si, ma in quale direzione ? La situazione infatti può sempre peggiorare.
Oggi il ministro leghista Calderoli con il bene placito del governo e impermeabile alla sentenza della Corte Costituzionale firma l’intesa con la Regione Veneto , in attuazione della sua legge sul regionalismo differenziato. Di fatto una secessione. Della sentenza della Corte costituzionale che ha riguardato pilastri portanti della legge Calderoli, concentrandosi sulle funzioni e non sulle materie e che disegna un regionalismo cooperativo zero considerazioni.
I leghisti in Veneto hanno un grande problema, che è quello di aver realizzato alle europee il 13% e Fratelli d’Italia quasi il 38%. Chiarissima la Corte nella sentenza ma non per i leghisti. Richiami puntuali sull’articolo 116 comma 3 in sintonia con principi fondamentali della nostra Costituzione. Viene affermato con nettezza dalla Consulta che il nostro regionalismo è di tipo palesemente cooperativo e non potrà, mai diventare “un fattore di disgregazione dell’unità nazionale e della coesione sociale”. Rafforza la Consulta questa affermazione con “il popolo e la nazione sono unità non frammentabili. Esiste una sola nazione così come vi è solo un popolo italiano, senza che siano in alcun modo configurabili dei ‘popoli regionali’ che siano titolari di una porzione di sovranità”.
Spiega ai leghisti inseriti alcuni anche nella università di Padova che l’autonomia differenziata si realizza attraverso l’attribuzione di funzioni. Cosa sono le funzioni ? La Corte è chiarissima sono “compiti omogenei affidati dalla norma giuridica ad un potere politico” e non invece di materie. Le materie riguardano una gran quantità di funzioni eterogenee (alcune riguardano 500 funzioni).
Respinta una autonomia differenziata realizzata attribuendo intere materie. Inoltre la richiesta di attribuzione di funzioni da parte delle Regioni “va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto (sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario, geopolitico e altro) in cui avviene la devoluzione, in modo da evidenziare i vantaggi in termini di efficacia e di efficienza, di equità e di responsabilità”.
Richieste di funzioni che devono essere “precedute da un’istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico”. Corte che è ancora più chiara quando a commento delle funzioni dove è possibile il trasferimento chiosa “in linea di massima difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà”: commercio con l’estero, tutela dell’ambiente, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, porti e aeroporti civili, le grandi reti di trasporto e di navigazione, l’ordinamento della comunicazione, norme generali dell’istruzione. La sentenza avverte che “le leggi di differenziazione che contemplassero funzioni concernenti le suddette materie potranno essere sottoposte ad uno scrutinio stretto di legittimità costituzionale”.
Quindi , la Corte rimodula l’area delle funzioni trasferibili alle regioni e previste dall’articolo 116, c. 3 e dall’articolo 117, c. 3, escludendo quelle in cui i principi fondamentali della Costituzione e i Trattati comunitari sono ostacoli difficilmente superabili per una loro devoluzione a regioni che le richiedono e regioni che ne restano prive perchè non richieste.
La priorità nella sentenza della Corte è la funzione come oggetto di trasferimento e non la materia devolvibile . Tale distinzione che l’intero governo fa finta di ignorare ha ricadute sulla distinzione della legge Calderoli tra materie LEP che devono attendere la deliberazione ( fabbisogni standard ) e materie non LEP che possono immediatamente oggetto di trattativa. Aggiunge la Corte che se “lo stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia ‘non-Lep’ e incidente su un diritto civile o sociale, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP, a partire dal costo standard”.
Interviene la Corte anche su una questione della legge Calderoli che esclude il Parlamento ! Dichiara la Consulta incostituzionale la procedura di calcolo dei LEP inserita nella legge di bilancio 2023 insieme a Cabina di Regia, Commissione tecnica dei fabbisogni standard attribuendo al governo una delega in bianco.
Il Parlamento è l’unico organismo che può modificare gli accordi tra governo e regione richiedente e diversamente da quanto previsto dalla legge Calderoli esprimeva un mero parere di assenso o dissenso. La Corte critica il ricorso al decreto interministeriale che riguarda la revisione periodica delle aliquote di compartecipazione dei tributi erariali impiegati per finanziare le funzioni trasferite. Deve essere il Parlamento a occuparsene. Urge azione regioni e parlamentari del Mezzogiorno per arginare il secessionismo leghista che si fa finta di non vedere.



